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Il Sindaco, a far data della presente ordinanza, ordina a tutti i proprietari e conduttori di terreni confinanti la viabilità pubblica, nell’ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada, di:
- tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l’abbattimento se sbandati o secchi;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada.
La stessa ordinanza impone a tutti i proprietari e conduttori di terreni ove insistono fossi di raccolta acque pluviali, di provvedere a:
- mantenere periodicamente puliti i fossi ubicati nelle proprietà private provvedendo al mantenimento dell’efficienza idraulica delle opere sottostanti i passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto;
- di rimuovere ogni materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità.
Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, di ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l’area limitrofa a strade pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà per una fascia di almeno 3 metri.
Oltremodo, ordina ai proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni, insediamenti residenziali, turistico/ricettivi e/o produttivi confinanti con aree boscate si impone di realizzare una fascia parafuoco di almeno 5 metri di larghezza lungo il perimetro confinante con il bosco.
Per maggiori informazioni è possibile prendere visione del testo integrale dell'ordinanza n. 17/2024 pubblicata qui sotto
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Ultimo aggiornamento: 09-11-2024, 09:33